sito personale oscurato in segno di protesta.

 

Sono uno dei tanti genitori separati giudizialmente.

Ecco la sentenza di separazione del Tribunale di Torino, oggetto della protesta:
affido condiviso
 
frequentazione del genitore non coabitante, tempi e modi
 
il genitore non coabitante sollevato da qualunque onere contributivo verso figli.
 
il genitore coabitante tenuto al totale mantenimento dei due figli.
 
il genitore coabitante tenuto al mantenimento del genitore non coabitante.
 
spese mediche e scolastiche del primogenito, totalmente a carico del genitore coabitante.
 
spese mediche e scolastiche del secondogenito al 50%, solo se necessarie, concordate e documentate.(ovvero nessuna)
 

sentenze contrarie  Codice penale art 570

Osservazioni:

Tutta la Giurisprudenza e la Corte di Cassazione impongono al genitore non coabitante il dovere al mantenimento dei figli. In particolare, con la sentenza 23411, La Cassazione respinge il ricorso di un padre il quale chiede l'annullamento al mantenimento dei figli perchè la moglie ricca e agiata. La Suprema Corte risponde che il genitore non convivente è sempre e comunque tenuto al mantenimento dei figli. La Cassazione ritiene, peraltro, che la corresponsione di assegno si riveli quantomeno opportuna, se non necessaria, quando l´affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario.

Nel mio caso, Le Toghe hanno dato libero sfogo alla loro creatività.
Dato che il genitore coabitante si occupa dei ragazzi, lava, stira, cucina, fa la spesa, dovrà farlo senza alcun aiuto economico dell'altro genitore, così si manterrà in forma, attento agli sprechi e poi chi fa 30 può fare 31. L'altro genitore, per contro, avrà un sacco di tempo libero e necessiterà quindi di una sorta di vitalizio per poter meglio godere di questo tempo libero. Poco importa che i ragazzi mangino pasta e patate o che non possano andare all'Università, almeno una persona su quattro potrà spassarsela.

Ogni ruolo, compreso quello genitoriale, comporta sempre diritti e doveri. Con questa sentenza di separazione, le Toghe hanno pensato di scindere le due cose lasciando al genitore coabitante i doveri e al genitore non coabitante i diritti. La creatività di questa sentenza ha causato e tuttora causa danni enormi, non solo economici. Quando la Corte di Cassazzione dice "il genitore non coabitante è comunque tenuto al mantenimento dei figli" afferma che, anche attraverso l'impegno economico, si manifesta il ruolo genitoriale. Nel mio caso, a discapito dei figli, il vantaggio ecomonico del genitore non coabitante risulta evidente ma, contemporaneamente, il suo ruolo genitoriale fortemente compromesso: il genitore non coabitante diventa un parassita.

Ma allora da cosa nasce questa ingiusta sentenza?

Non sarà perchè il genitore collocatario è il padre ?

Eppure le Leggi e la Cassazione, parlando di obbligo al mantenimento, utilizzano termini quali "genitori non coabitanti o non collocatari" e mai impongono doveri, obblighi o diritti sulla base del sesso. Già, perchè se così fosse, non ci sarebbe Giustizia venendo meno uno dei principi fondamentali: l'uguaglianza.

Consultando la sezione sentenze, appare evidente l'obbligo del genitore non coabitante. Ci hanno sempre raccontato che il denaro versato dai padri alle madri per i figli, fosse in relazione alla residenza degli stessi presso la madre. Sarà veramente così? Nel mio caso, i Giudici hanno fissato la residenza dei figli con il padre, esonerato la madre da qualunque onere contributivo verso i figli e imposto, al genitore coabitante (il padre) il mantenimento della madre. Ciò dimostra che la direzione del flusso di denaro, almeno nei fatti e per consuetudine, non è in relazione alla collocazione dei figli, ma deve muovere comunque dall'uomo verso la donna.

Gentili Giudici,
potreste modificare la Vostra sentenza o, a scelta, l'articolo 3 della Costituzione Italiana ?

Luca Cervino

Purtroppo non finisce qui.

Già perchè una sentenza ingiusta, non può che provocare, a cascata, danni collaterali. Dal codice civile si passa al codice penale.

Dal codice civile al codice penale. Ecco come prosegue l'ingiustizia: Codice penale art 570

Ultimo post

rossella - mer 16 maggio 2012 ore 19,35

Come tu sai , se bazzichi in certi siti di associazioni di padri separati , ne trovi di lamentele finchè ne vuoi . Ma se vai a sentire cosa dicono certe madri separate , e sono tante , l'hipotesi di discriminazione in base al sesso del genitore non è confermata.La mia idea è che chi è più prepotente e menefreghista , chi è senza scrupoli e strafottente , alla fine riesce sempre a prevaricare sull'altro. Sai quante sentenze giuste non hanno trovato applicazione perchè dall'altra parte sono sgusciati alle loro responsabilità? Certo è palese che nella tua sentenza le cose siano decisamente sbilanciate e io mi domando come sia stata condotta la diatriba dai due avvocati. Sicuramente lei ha avuto un avvocato che ha saputo appoggiare le sue richieste e farle valere in qualche modo. come ho già avuto modo di dirti , in questi casi di forte ingiustizia e difficoltà bisogna solo augurarsi di riuscire a trovare il punto giusto per uscire dalla morsa dell'indifferenza delle istituz